1. I decreti di cui agli articoli 2, 3, e 4 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli enti e società gestori di servizi di pubblica utilità.
2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi dal Governo, dopo l'acquisizione dei pareri di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. Il parere è espresso entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, nei trenta giorni successivi alla ricezione del parere da parte delle Camere, esamina il parere e ritrasmette, con le sue osservazioni