Art. 6.
(Procedure di adozione dei decreti legislativi).

      1. I decreti di cui agli articoli 2, 3, e 4 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli enti e società gestori di servizi di pubblica utilità.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi dal Governo, dopo l'acquisizione dei pareri di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. Il parere è espresso entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, nei trenta giorni successivi alla ricezione del parere da parte delle Camere, esamina il parere e ritrasmette, con le sue osservazioni

 

Pag. 11

e con eventuali modificazioni, i testi alle Camere per il parere definitivo delle competenti Commissioni, che deve essere espresso entro ulteriori trenta giorni.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciacuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e con le procedure di cui al presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.